Secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice degli Appalti e, sulla base della comunicazione del Presidente dell’ANAC del 17 maggio, dal 1° luglio 2023 per le Stazioni Appaltanti non qualificate sarà bloccato il rilascio del CIG.
Nel dettaglio la nuova disposizione prevede che le amministrazioni non qualificate non potranno più realizzare affidamenti di lavori con importo superiore a 500.000 euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre non sarà necessaria la qualificazione per effettuare ordini sugli acquisti messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori.
La qualificazione ha innanzitutto l’obiettivo di professionalizzare le stazioni stesse e quello di riorganizzare la pubblica amministrazione con lo scopo di conseguire maggiore qualità ed efficienza nella gestione delle gare eliminando le stazioni appaltanti inadeguate.

Il Consiglio dell’ANAC ha recentemente approvato una delibera integrativa riguardante i poteri sanzionatori dell’Autorità stessa (Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio).

L’integrazione al testo è entrata in vigore il 25 Marzo 2023 ed apporta modifiche ai seguenti articoli:
– Art.3 del Regolamento (violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità);
– Art.10 (segnalazioni);
– Art.12 (archiviazioni);
– Art.13 (contestazione dell’addebito);
– Art.15 (audizioni);
– Art.16 (sospensione dei termini del procedimento);
– Art.18 (conclusione del procedimento);
– Art.21 (criteri per la quantificazione delle sanzioni).

Con la delibera n. 215/2022 il consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha confermato gli obblighi informativi per i settori speciali e per il settore escluso già introdotti con il comunicato del Presidente dell’ANAC del 18 Dicembre 2019 ma successivamente annullati per “vizio di incompetenza” dal TAR del Lazio con sentenza n. 2606 del 7 Marzo 2022.

Terminato il periodo di emergenza Covid l’Autorità Nazionale Anticorruzione ripristina, per i CIG acquisiti dal 17 Giugno 2022, le tempistiche per il perfezionamento e per l’invio delle comunicazioni.

Nella giornata di lunedì 25 Luglio 2022 è stato rilasciato l’aggiornamento della piattaforma GGAP che recepisce le modifiche introdotte da ANAC per la gestione dei dati sulle pari opportunità generazionali e di genere previste per gli appalti e le concessioni che riguardano gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Con il comunicato del 18 Dicembre 2019 ANAC ha dato nuove indicazioni alle stazioni appaltanti appartenenti ai settori speciali introducendo l’obbligo di trasmettere anche tutte le informazioni che caratterizzano la fase di esecuzione contrattuale specificando che: …… gli obblighi di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità […]

immagine_proroga.jpgCome indicato da ANAC nella FAQ A.42 sulla tracciabilità, consultabile cliccando qui

Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario.
Nei lavori la proroga del termine contrattuale comporta conseguenze del tutto diverse (vedi articolo 159 commi 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010).

In tali circostanze, previste dal codice e limitate a casi molto ristretti, la proroga deve essere trasmessa proseguendo nella comunicazione delle schede di raccolta dati facenti riferimento al CIG già acquisito.

Diversamente, nel caso in cui la proroga tecnica superi alcuni parametri fondamentali (quali ad esempio: i termini temporali commisurati all’espletamento di un’ordinaria procedura di gara, e/o il superamento del quinto dell’importo contrattuale), deve essere acquisito un nuovo CIG:

  • indicando nell’oggetto che si tratta di un “CIG acquisito per proroga del contratto di cui al CIG numero XXXXXXXXXX”;
  • indicando come “scelta del contraente” il riferimento all’affidamento diretto;
  • procedendo all’invio delle successive comunicazioni delle schede di raccolta dati, alla stregua della trasmissione di quelli dovuti per qualsiasi altro CIG.

In tal caso il nuovo CIG dovrà essere:

  • riportato nella documentazione di proroga,
  • utilizzato come riferimento per la tracciabilità dei flussi finanziari e per la fatturazione degli importi che ricadono nella proroga contrattuale.
  • dovrà essere pubblicato, insieme al CIG originario, per adempiere agli obblighi di pubblicazione che derivano dalla legge 190/12.

Quando le stazioni appaltanti si trovano a dover procedere con l’acquisizione di un CIG, spesso vengono attanagliate da dubbi amletici in merito alle tempistiche delle comunicazioni da fare verso l’ANAC, soprattutto perché, a volte, capita che, sebbene non concorra l’estrema urgenza, per non interrompere l’operatività della stazione appaltante, è necessario procedere in tempi estremamente ristretti, per cui ci di dedica all’acquisizione del CIG solo in un secondo momento .

Molte amministrazioni nostre clienti, nel corso della nostra esperienza, ci hanno spesso sollevato la domanda: “Ma è possibile chiedere un CIG a posteriori?

Sebbene non dovrebbe essere corretto richiedere un CIG dopo la pubblicazione della gara, la letteratura esistente è stata carente finora, non ci sono mai state precise indicazioni e specifiche in merito.

Anac ha però fugato ogni dubbio pubblicando un comunicato l’8 agosto scorso, nel quale dichiara esplicitamente che:
le stazioni appaltanti che intendono avviare una gara, sono tenute ad acquisire il relativo CIG, anche in modalità smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara.”

Quindi per rispettare le tempestiche previste, non è possibile formalizzare gli acquisti sul SIMOG una volta pubblicata la gara, ma occorre prima acquisire il CIG e proseguire poi con l’indizione della gara secondo i tempi indicati nel link che riportatimo di seguito, in funzione della tipologia di gara:

[Comunicato ANAC tempistiche richiesta CIG -> http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6552]

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Con l’Allegato 1 alla delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” (scaricabile cliccando qui)
ANAC ha voluto fornire alle amministrazioni uno strumento che elenchi gli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge previgenti e successive.

L’allegato si compone di due Fogli, il primo “Elenco degli obblighi” contiene la ricognizione degli obblighi di pubblicazione mentre il secondo “Ambito soggettivo” riporta i diversi ambiti soggettivi di applicazione degli obblighi riassunti nel primo foglio.

In questo breve articolo concentreremo la nostra attenzione sugli obblighi che riguardano l’area “Bandi di gara e contratti” dell’Amministrazione Trasparente il cui ambito soggettivo è definito come “Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici nazionali, nonchè società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all’attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti
.”

Con il supporto di alcuni responsabili della trasparenza di importanti stazioni appaltanti, abbiamo avuto la possibilità di analizzare al meglio quanto riportato nell’obbligo di pubblicazione delle informazioni sulle singole procedure rilevando che tale obbligo deve essere ottemperato:

  • Annualmente all’interno di Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all’anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)
  • Tempestivamente relativamente alla pubblicazione di:
    • Oggetto del bando
    • Procedura di scelta del contraente
    • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento
    • Aggiudicatario
    • Importo di aggiudicazione
    • Tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura
    • Importo delle somme liquidate.

Elemento che accomuna le informazioni da pubblicare Annualmente ma anche Tempestivamente è il formato di pubblicazione, per il quale, l’allegato di cui si sta parlando dice:
da pubblicare secondo le “ Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 “, adottate con Comunicato del Presidente dell’AVCP del 22 maggio 2013..

La conclusione a cui siamo arrivati, quindi, è quella secondo cui nella sezione Bandi di gara e contratti dell’area amministrazione trasparente, devono essere pubblicati sia il file XML relativo al rendiconto annuale, che il file XML contenente le informazioni tempestivamente aggiornate delle singole procedure.