Proroga tecnica …. devo chiedere un nuovo CIG ?

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immagine_proroga.jpgCome indicato da ANAC nella FAQ A.42 sulla tracciabilità, consultabile cliccando qui

Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario.
Nei lavori la proroga del termine contrattuale comporta conseguenze del tutto diverse (vedi articolo 159 commi 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010).

In tali circostanze, previste dal codice e limitate a casi molto ristretti, la proroga deve essere trasmessa proseguendo nella comunicazione delle schede di raccolta dati facenti riferimento al CIG già acquisito.

Diversamente, nel caso in cui la proroga tecnica superi alcuni parametri fondamentali (quali ad esempio: i termini temporali commisurati all’espletamento di un’ordinaria procedura di gara, e/o il superamento del quinto dell’importo contrattuale), deve essere acquisito un nuovo CIG:

  • indicando nell’oggetto che si tratta di un “CIG acquisito per proroga del contratto di cui al CIG numero XXXXXXXXXX”;
  • indicando come “scelta del contraente” il riferimento all’affidamento diretto;
  • procedendo all’invio delle successive comunicazioni delle schede di raccolta dati, alla stregua della trasmissione di quelli dovuti per qualsiasi altro CIG.

In tal caso il nuovo CIG dovrà essere:

  • riportato nella documentazione di proroga,
  • utilizzato come riferimento per la tracciabilità dei flussi finanziari e per la fatturazione degli importi che ricadono nella proroga contrattuale.
  • dovrà essere pubblicato, insieme al CIG originario, per adempiere agli obblighi di pubblicazione che derivano dalla legge 190/12.